La stessa pena si applica all’imprenditore fallito, che, durante la procedura fallimentare, commette alcuno dei fatti preveduti nel primo punto sopra indicato ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili. Ciò non significa però che egli non abbia consapevolmente agevolato con il proprio comportamento la https://bancarotta-fraudolenta.com/images/bancarotta-fraudolenta-Milano.jpg